IL PESCATO SOTTOMISURA D.Lvo 4/2012
RAPIDE CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE DEPENALIZZAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PESCA DELLE VONGOLE
E’ ben noto che, a far data dal 25 agosto 2016, la pesca e la commercializzazione (nonché la detenzione, lo sbarco ed il trasbordo – lett. a)) di specie ittiche sottomisura non costituisce più reato.
Questa l’estratto della norma precedentemente in vigore:
L’Art. 7 Contravvenzioni
Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 28 luglio 2016, n. 154.
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
c) d) e) d) f) g) h) i) comma 2, 3 e 4 Omissis
Queste le pene al tempo previste:
Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni
Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 28 luglio 2016, n. 154.
1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
La nuova formulazione dell’art. 7 del citato D.lvo, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 154/2016 è il seguente:
Art. 7 Contravvenzioni
In vigore dal 25 agosto 2016
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell’altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
E’ agevole notare come la condotta del “pescato sottomisura” non sia più contemplata da tale articolo, ma bensì rientri nel successivo art. 10 denominato “illeciti amministrativi”:
Art. 10 Illeciti amministrativi
In vigore dal 25 agosto 2016
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
-Omissis-
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all’obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
Vediamo le relative sanzioni oggi contemplate:
Art. 11Sanzioni amministrative principali (9)
In vigore dal 25 agosto 2016
1. 2. 3. 4. omissis
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 2, lettere a) e , 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell’esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell’esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell’esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
7. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
Come di prammatica nell’alveo delle recenti “depenalizzazioni” le sanzioni amministrative recano sanzioni decisamente più onerose delle eterogenee penali, prevedendo 4 tipologie di peso ed importi fino ad € 75.000,00.
Anche rimanendo nella più modesta cornice del comma 5° lettera a), applicando le conosciute regole (art. 16 L. 689/1981) per il pagamento in misura ridotta occorrerà versare l’importo minore tra la terza parte del massimo ovvero il doppio del minimo: nel caso di specie € 1.500,00 oltre spese.
Medesimo semplice calcolo porta a valutare sanzioni (nel caso della lettera d) di almeno € 25.000,00 oltre le spese per un sottomisura di oltre kg. 150, limite che può apparire assai ampio ma che in alcune circostanze potrebbe non esserlo.
Meritano menzione i successivi commi 6 e 7, ove viene nuovamente (e correttamente) prevista una tolleranza sul pescato, pari al 10% del peso rilevato, norma si ritiene fondamentale per evitare contestazioni non altrimenti evitabili da parte del professionista.
Il comma 7 prevede, invece, una vera e propria “scriminante”, prevedendo che la inapplicabilità della sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alla normativa nazionale ed europea.
Si ritiene importante innovazione che, di fatto, sancisca la “non punibilità” per chi rispetta scrupolosamente le regole, anche se, ad oggi, non sempre è facile individuare quali attrezzi siano conformi alle normative per poter beneficiare di tale “scriminante”.
APPROFONDIMENTO IN TEMA DI PESCA DELLA VONGOLA
La pesca delle vongole, diffusa soprattutto nell’alto e medio Adriatico, è stata oggetto di una recente riduzione della taglia minima, ma andiamo per gradi.
Il reg. (CE) 21.12.2006 n° 1967/2006, allegato III (taglie minime di riferimento per la conservazione) stabiliva la taglia minima della vongola in 25 mm.
Le critiche che, fin da subito hanno interessato il regolamento (intitolato alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar mediterraneo) erano relative alla settorialità della pesca della vongola che, a differenza di altro prodotto ittico, interessava in gran parte il solo compartimento adriatico Italiano.
È stato fortemente sostenuto, con ampi studi prodotti, che la vongola (venus gallina) raggiunga la maturità sessuale già alle dimensioni di 22 mm., rendendo inutile anzi controproducente per tutto questo settore ittico, mantenere la taglia minima a 25 mm.
A ciò si aggiunga l’oggettiva difficoltà di rispettare scrupolosamente tale dimensione, essendo la pesca influenzata da elementi esterni (ad esempio i moti ondosi) che potrebbero far ricadere nel pescato esemplari di taglia inferiore al minimo (il sottoscritto, nella vigenza della normativa penale, ha ottenuto molteplici assoluzioni proprio in relazione all’assenza dell’elemento soggettivo, stante la particolarità della pesca della vongola).
Il Parlamento Europeo, con reg. (CE) 13/10/2016 n° 2376/2016 intitolato “Regolamento delegato della commissione che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi Venus spp. Nelle acque territoriali italiane” ha stabilito all’art. 2 “in deroga alla taglia minima per la conservazione stabilita dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 (…), la taglia minima di riferimento per la conservazione della venus spp. nelle acque territoriali Italiane è fissata ad una lunghezza totale di 22 mm.”
Ergo, a far data dal 26.12.2016 la taglia minima (nel rispetto del piano di rigetto istituito) è fissata in 22 mm. (all.1)
Per dare attuazione al regolamento delegato richiamato, il Ministero delle politiche agricole e Forestali, in data 27.12.2016 ha emesso un decreto volto alla adozione del Piano Nazionale di Gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp (Chamalea gallina).
Sono previsti veri e propri “step”:
L’art.. 3 sancisce l’operatività, entro 90 gg. dall’entrata in vigore del piano nazionale rigetti degli stock della vongola, delle attrezzature per la selezione del prodotto presso i luoghi designati allo sbarco, utilizzando attrezzature fisse o mobili sia a terra che galleggianti.
All’art. 4 viene stabilito che, entro 180 gg. dall’entrata in vigore del piano nazionale, dovranno essere individuate le aree di restocking ove collocare il prodotto sottotaglia catturato in precedenza nonché adottare un sistema di monitoraggio scientifico continuo in tali zone, volto a controllare la sopravvivenza e l’accrescimento degli individui trasferiti.
Il successivo art. 5 contempla l’attuazione, entro 12 mesi, di un progetto pilota allo scipo di incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura da effettuare in due Compartimenti marittimi all’uopo designati, mentre l’art. 6 prevede, a cadenza annuale, un programma di monitoraggio finalizzato alla valutazione dello stato della risorsa vongola.
A cadenza annuale, ai fini della valutazione del piano, sarà attuato il programma di monitoraggio finalizzata alla valutazione dello stato della risorsa vongola, della efficacia delle misure tecniche adottate e dello stato di attuazione del programma nazionale di controllo.
La norma ha certamente portata innovativa e tende a creare una possibilità di collaborazione tra le parti al fine di valutare congiuntamente gli effetti della diminuzione della taglia minima a 22 mm e la conseguente sostenibilità della normativa.
Tale modifica sperimentale avrà durata fino al 31.12.2019, comunque un importante passo avanti che dovrà essere correttamente valorizzato anche dai Compartimenti marittimi e dai singoli Consorzi di Gestione.
11.04.2017 Avv. Cristian Brighi