APPLICABILITA’ DELLE AGGRAVANTI EX ART. 628 c.p. INTRODOTTE DALLA L. 94/09 AL REATO DI ESTORSIONE, SPECIFICAMENTE n° 3 bis) “fatto commesso all’interno del domicilio”
Si ritiene interessante una recente sentenza emessa da GUP di Rimini (n°194/13 – Dott.ssa Pasini), nella quale viene affrontato il problema della applicabilità delle aggravanti introdotte nel reato di rapina con la L. n° 94 del 15 luglio 2009.
IL CASO
L’imputazione è la seguente:
a) “delitto p. e. p. dagli art.li 81 e 110 c.p.,629 comma primo e secondo, anche in relazione all’art. 628 comma terzo n° 1 e 3 bis) perché in concorso tra loro … in tempi diversi con più azioni di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne ingiusto profitto, prima minacciava in più occasioni ripercussioni fisiche … al fine di costringerli a consegnare loro la somma di € …., debito derivante da pregresse cessioni di cocaina precedentemente effettuate in favore….. Con le aggravanti del fatto commesso in più persone riunite ed all’interno del domicilio del…..
POSIZIONE GIURISPRUDENZIALE
Lo scrivente non ha reperito giurisprudenza precedente atta a dipanare la problematica dell’applicabilità della L. 94/2009 al reato di estorsione.
DOTTRINA
Ampia dottrina, rileva evidenti problemi di criticità relativamente alla estensione all’attigua incriminazione di estorsione, per il quale il secondo comma dell’art. 629 c.p. fa rinvio esplicito all’ultimo capoverso dell’art. precedente.
Viene ben rappresentato che (trattato diritto penale UTET –Cadoppo, Canestrari, Manna, Papa – Parte speciale X) occorre valutare se il rinvio contenuto nella norma abbia carattere formale o recettizio, con conseguente non applicabilità delle circostanze di nuovo conio all’estorsione, e ciò in quanto esse sono tipizzate, con peculiare riferimento alla componente sottrattiva (ovvero alla aggressione unilaterale), caratterizzante la rapina.
Infatti, la prima circostanza, riguardante la commissione del fatto in luogo di privata dimora, si ispira al reato autonomo (aggravato) di furto in abitazione introdotto dalla legge 128/2001, ritenendo propendere per la tesi del rinvio formale e come tale non foriero di applicabilità dell’aggravante.
Di tal guisa tale dottrina sostiene a maggior ragione che anche le ulteriori aggravanti introdotte (spoliazione violenta commessa i mezzi pubblici od ai danni di chi prelevi danaro in poste o banche- identiche a quelle introdotte dal 1° comma dell’art. 625 c.p.) ancor meno si intonano con la coazione relativa e la cooperazione artificiosa connotanti l’estorsione.
LA SENTENZA
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, in accoglimento delle richieste rammostrate dalla difesa, escludeva l’aggravante contestava di cui al comma 3° bis c.p. affermando che “va invece esclusa l’aggravante di cui all’art. 628 numero 3 bis) c.p.. Detta aggravante è stata introdotta solo con la L. n° 94 del 15 luglio 2009 per il delitto di rapina, propria ed impropria. Il rinvio esplicito operato dell’ultimo comma dell’art. 629 c.p. alle “circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente” è antecedente a tale introduzione e pertanto ragionando in favor rei, si reputa che l’aggravante in parola non sia estensibile anche al delitto di estorsione”.
Detta decisione, di fatto, accoglie appieno le argomentazioni difensive.
IL RICORSO IN CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
Ad oggi risulta tuttora pendente ricorso per Cassazione, presentato dal Pubblico Ministero il quale, con atto ben asciutto, ritiene non condivisibile la decisione, rappresentando che “la legge n. 94 del 15.07.2009, pur potendo, non ha previsto eccezioni di sorta e non ha innovato il disposto di cui all’art. 629 comma secondo c.p. di tal che il richiamo operato da tale ultima norma alle disposizioni di cui all’art. 628 comma terzo c.p. dcve ritenersi riferito anche alle parti novellate dalla legge n. 94 del 2009”
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L’interessante questione è ancora in divenire, pur reiterando la correttezza della decisione, supportata dall’argomentazione dottrinaria (tipologia di rinvio contenuto nella norma) che si ritiene dirimente nell’escludere l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 628 numero 3) bis in tema di estorsione,
Avv. Cristian Brighi